Lo sportello ART. 3 di CAMERA A SUD

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Lo sportello ART. 3 di CAMERA A SUD offre consulenza ed assistenza a lavoratori e datori di lavoro che intendano accedere, sino alla data del 15.08.2020 alla procedura di emersione 2020, ai sensi dell’art. 103 del Decreto Legge n. 34 del 19 Maggio 2020. dal 1° giugno al 15 luglio 2020. Senza presunzione di esaustività, evidenziamo di seguito quelli che a nostro parere sono gli elementi principali da tenere presente. Condizione necessaria per accedere alle procedure di emersione risulta essere la comprovata presenza del cittadino straniero nel territorio nazionale antecedentemente alla data del 8.03.2020, data a partire dalla quale lo stesso non deve altresì aver lasciato il nostro Paese, nonché i settori interessati, ossia:

a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attivita’ connesse;

b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorche’ non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;

c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Non possono accedere alle procedure in esame i soggetti che siano stati destinatari di espulsioni ministeriali (non sono ostativi i fogli di via), segnalazioni di non ammissione in altri Paesi Schenghen o come soggetti pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica, condanne per una serie di reati espressamente indicati. Le procedure di emersione richiedono il pagamento di un contributo forfettario a mezzo modello F24 (non rimborsabile in caso di esito negativo della istanza) pari a 500 euro per ciascun lavoratore ovvero 130 euro a seconda della procedura da seguire nel singolo caso. Infine, nelle more della definizione dei procedimenti, lo straniero non puo’ essere espulso.

Le principali procedure previste dalla normativa vigente, per quanto maggiormente d’interesse in relazione alla nostra utenza, risultano essere due: 1. Presentazione dell’istanza in favore di cittadini extracomunitari presso lo Sportello unico per l’immigrazione, che consente di ottenere un permesso di soggiorno per lavoro in base alla durata del contratto di lavoro subordinato (che può essere a tempo determinato o indeterminato). Requisiti: il datore di lavoro deve dimostrare un reddito non inferiore a 30.000,00 ovvero 27.000,00 ovvero 20.000,00 a seconda del settore in cui si conclude il contratto ovvero alle caratteristiche del datore di lavoro stesso; la retribuzione convenuta non può essere inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento ed il part time è ammesso solo nel settore del lavoro domestico; il cittadino straniero deve svolgere attivita’ di lavoro esclusivamente alle dipendenze del datore di lavoro che presenta l’istanza; la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l’immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero risulta essere, salvo cause di forza maggiore, causa di rigetto della istanza, così come la mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l’archiviazione del procedimento. Sono esclusi dalla possibilità di avviare la procedura appena citata i datori condannati negli ultimi 5 anni per: favoreggiamento dell’immigrazione irregolare, caporalato, occupazione illegale 2. Presentazione dell’istanza del permesso di soggiorno temporaneo, che consente al cittadino straniero di ottenere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi. Requisiti soggettivi del lavoratore: possono accedere a tale procedura soltanto coloro che siano titolari di un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, e che comprovino di aver svolto attivita’ di lavoro, nei medesimi settori indicati, antecedentemente al 31 ottobre 2019.

Claudia Basso
Sportello Artricolo 3

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